CONVENZIONE MONETARIA tra l’Unione Europea e il Principato di Monaco

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA
CONVENZIONE MONETARIA tra l’Unione Europea e il Principato di Monaco (2012/C 310/01)
L’UNIONE EUROPEA, rappresentata dalla Repubblica francese e dalla Commissione europea, e IL PRINCIPATO DI MONACO, considerando quanto segue:
(1) Il 1° gennaio 1999 l’euro ha sostituito la moneta di ciascuno Stato membro partecipante alla terza fase dell’Unione economica e monetaria, tra cui la Francia, ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998.
(2) Già prima dell’introduzione dell’euro, la Francia e il Principato di Monaco erano legati da accordi bilaterali in materia monetaria e bancaria, in particolare dalla convenzione franco-monegasca relativa al controllo dei cambi del 14 aprile 1945 e dalla convenzione di vicinato del 18 maggio 1963.
(3) Il Principato di Monaco ha il diritto di utilizzare l’euro come moneta ufficiale a decorrere dal 1° gennaio 1999, in virtù della decisione del Consiglio del 31 dicembre 1998 (1).
(4) Il 24 dicembre 2001 l’Unione europea, rappresentata dalla Repubblica francese in associazione con la Commissione e la BCE, ha concluso una convenzione monetaria con il Principato di Monaco. La convenzione di vicinato tra la Repubblica francese e il Principato di Monaco è stata aggiornata di conseguenza.
(5) In virtù della presente convenzione monetaria, il Principato di Monaco ha il diritto di continuare a utilizzare l’euro come moneta ufficiale e di dare corso legale alle banconote e alle monete in euro. Sul suo territorio si applicano le norme dell’Unione europea elencate in allegato alla presente convenzione, alle condizioni da essa stabilite.
(6) Il Principato di Monaco deve assicurare che sul suo territorio si applichino le norme comunitarie sulle monete e sulle banconote denominate in euro, che devono essere adeguatamente protette dalle contraffazioni. È importante che il Principato di Monaco adotti tutte le misure necessarie per lottare contro le contraffazioni e per collaborare in questo ambito con la Commissione, la BCE, la Repubblica francese e l’Ufficio europeo di polizia (Europol). IT 13.10.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 310/1 (1) GU L 30 del 4.2.1999, pag. 31.
(7) La presente convenzione non può conferire alcun diritto agli enti creditizi né, se del caso, agli altri istituti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco, in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi nell’Unione europea. Simmetricamente, essa non può conferire alcun diritto agli enti creditizi né, se del caso, agli altri istituti finanziari situati nel territorio dell’Unione europea, in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nel Principato di Monaco.
(8) La presente convenzione monetaria non impone alla BCE e alle banche centrali nazionali l’obbligo di includere gli strumenti finanziari del Principato di Monaco negli elenchi dei valori mobiliari oggetto delle operazioni di politica monetaria del Sistema europeo delle banche centrali.
(9) Il Principato di Monaco dispone, sul suo territorio, di società di gestione che esercitano attività di gestione per conto terzi o attività di trasmissione di ordini e i cui servizi sono disciplinati esclusivamente dal diritto monegasco, lasciando impregiudicati gli obblighi di cui all’articolo 11, paragrafo 6. Queste società non possono accedere ai sistemi di pagamento né ai sistemi di regolamento e consegna titoli.
(10) In continuità dei legami storici esistenti tra la Francia e il Principato di Monaco e dei principi stabiliti dalla convenzione monetaria del 24 dicembre 2001, l’Unione europea e il Principato di Monaco si impegnano a cooperare in buona fede per assicurare l’efficacia della presente convenzione nel suo insieme.
(11) È istituito un comitato misto, composto di rappresentanti del Principato di Monaco, della Repubblica francese, della Commissione europea e della BCE, incaricato di esaminare l’applicazione della presente convenzione, di decidere, nelle condizioni stabilite all’articolo 3, il massimale annuo per l’emissione delle monete, di esaminare l’adeguatezza della proporzione minima di monete da emettere al valore nominale e di valutare le misure adottate dal Principato di Monaco per attuare la normativa pertinente dell’Unione europea.
(12) La Corte di giustizia dell’Unione europea sarà l’organo incaricato della risoluzione delle controversie risultanti dalla mancata esecuzione di un obbligo o dall’interpretazione erronea di una delle disposizioni previste dalla presente convenzione e per le quali si constati che le parti non abbiano potuto preventivamente giungere ad un accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Il Principato di Monaco ha il diritto di utilizzare l’euro come moneta ufficiale, in conformità al regolamento (CE) n. 1103/97 e al regolamento (CE) n. 974/98 modificati. Il Principato di Monaco conferisce corso legale alle banconote e alle monete in euro.
Articolo 2
Il Principato di Monaco emette banconote o monete solo dopo aver concordato con l’Unione europea le condizioni di tali emissioni. A decorrere dal 1° gennaio 2011 l’emissione delle monete in euro è soggetta alle condizioni previste negli articoli che seguono.
Articolo 3
1. Il massimale annuo, in termini di valore, per l’emissione delle monete in euro da parte del Principato di Monaco comprende: una parte fissa, il cui importo iniziale per il 2011 è fissato a 2 340 000 EUR; una parte variabile, corrispondente, in termini di valore, al numero medio pro capite di monete emesse della Repubblica francese nell’anno n-1 moltiplicato per il numero di abitanti del Principato di Monaco. Il comitato misto può rivedere annualmente la parte fissa per tener conto sia dell’inflazione (sulla base dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato in Francia nell’anno n-1) sia di eventuali sviluppi significativi sul mercato delle monete da collezione in euro.
2. Il Principato di Monaco può inoltre emettere una moneta commemorativa speciale e/o monete da collezione in occasione di eventi importanti per il Principato. Qualora a seguito del l’emissione speciale l’emissione complessiva dovesse superare il massimale fissato al paragrafo 1, il valore dell’emissione speciale verrà conteggiato sulla parte rimanente del massimale dell’anno precedente e/o detratto dal massimale dell’anno successivo.
Articolo 4
1. Le monete in euro emesse dal Principato di Monaco sono identiche alle monete in euro emesse dagli Stati membri del l’Unione europea che hanno adottato l’euro per quanto concerne il valore nominale, il corso legale, le caratteristiche tecniche, le caratteristiche artistiche della faccia comune e le caratteristiche artistiche comuni della faccia nazionale.
2. Il Principato di Monaco notifica preventivamente i progetti di faccia nazionale delle sue monete in euro alla Commissione, che ne verifica la conformità con le norme dell’Unione europea. ITC 310/2 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.10.2012
Articolo 5
La Francia mette a disposizione del Principato di Monaco l’Hôtel de la Monnaie di Parigi per il conio delle sue monete, conformemente all’articolo 18 della convenzione di vicinato tra la Francia e il Principato di Monaco del 18 maggio 1963.
Articolo 6
1. Il volume delle monete in euro emesse dal Principato di Monaco si aggiunge al volume di monete emesse dalla Repubblica francese ai fini dell’approvazione da parte della Banca Centrale Europea del volume complessivo del conio effettuato dalla Repubblica francese, ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. Il Principato di Monaco comunica ogni anno alla Repubblica francese, entro il 1° settembre, il volume e il valore nominale delle monete in euro che prevede di emettere nel corso dell’anno successivo. Notifica inoltre alla Commissione le condizioni previste per l’emissione delle monete.
3. Il Principato di Monaco comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 per l’anno 2011 al momento della firma della presente convenzione.
4. Fatta salva l’emissione di monete da collezione, il Principato di Monaco mette in circolazione al valore nominale almeno l’80 % delle monete in euro che esso emette ogni anno. Il comitato misto esamina ogni cinque anni l’adeguatezza della proporzione minima di monete da emettere al valore nominale e può decidere di modificarla.
Articolo 7
1. Il Principato di Monaco può emettere monete da collezione in euro. Esse sono incluse nel massimale annuo di cui all’articolo 3. L’emissione di monete da collezione in euro da parte del Principato di Monaco deve rispettare gli orientamenti dell’Unione europea per le monete da collezione in euro, che prevedono, in particolare, l’adozione di caratteristiche tecniche, caratteristiche artistiche e tagli che consentano di differenziare tali monete da quelle destinate alla circolazione.
2. Le monete da collezione emesse dal Principato di Monaco non hanno corso legale nell’Unione europea.
Articolo 8
Il Principato di Monaco adotta tutte le misure necessarie per lottare contro le contraffazioni e per collaborare in tale ambito con la Commissione, la BCE, la Repubblica francese e l’Ufficio europeo di polizia (Europol).
Articolo 9
Il Principato di Monaco si impegna a:
a) applicare gli atti giuridici e le norme dell’Unione europea elencati nell’allegato A che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, e che sono applicati direttamente dalla Francia, o le disposizioni adottate dalla Francia per recepire tali atti giuridici e tali norme secondo le modalità di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3;
b) adottare misure equivalenti agli atti giuridici e alle norme dell’Unione europea elencati nell’allegato B che sono applicati direttamente dagli Stati membri o da essi recepiti, secondo le modalità di cui all’articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6, in materia di:
— diritto bancario e finanziario, nonché prevenzione del riciclaggio di denaro nei settori e secondo le modalità di cui all’articolo 11,
— prevenzione delle frodi e delle falsificazioni di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, medaglie e gettoni.
c) applicare direttamente sul suo territorio gli atti giuridici e le norme dell’Unione europea relativi alle banconote e alle monete in euro nonché le misure necessarie all’utilizzo dell’euro in quanto moneta unica adottate in base all’articolo 133 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, salva espressa disposizione contraria prevista nella presente convenzione. La Commissione, tramite il comitato misto, tiene le autorità monegasche informate circa l’elenco degli atti e delle norme interessati.
Articolo 10
1. Gli enti creditizi e, se del caso, gli altri istituti finanziari autorizzati ad esercitare le loro attività nel Principato di Monaco possono, alle condizioni stabilite all’articolo 11, partecipare ai sistemi di regolamento interbancari e di pagamento e di regolamento titoli dell’Unione europea in base alle stesse modalità previste per gli enti creditizi e, se del caso, per gli altri istituti finanziari aventi sede in Francia, purché soddisfino le condizioni stabilite per l’accesso a detti sistemi.
2. Gli enti creditizi e, se del caso, gli altri istituti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco sono soggetti, alle condizioni stabilite all’articolo 11, alle stesse modalità di attuazione, da parte della Banque de France, delle disposizioni stabilite dalla BCE in materia di strumenti e di procedure di politica monetaria previste per gli enti creditizi e, se del caso, per gli altri istituti finanziari aventi sede nel territorio francese.
Articolo 11
1. Gli atti giuridici adottati dal Consiglio in applicazione dell’articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamentoIT13.10.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 310/3¬¬ dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 4, oppure con l’articolo 19, paragrafo 1, oppure con l’articolo 34, paragrafo 3, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in appresso «lo statuto»), gli atti adottati dalla BCE in applicazione dei suddetti atti giuridici adottati dal Consiglio o degli articoli 5, 16, 18, 19, 20, 22 o 34, paragrafo 3, dello statuto, oppure gli atti adottati dalla Banque de France per l’attuazione degli atti giuridici adottati dalla BCE, sono applicabili nel Principato di Monaco. Lo stesso vale per le eventuali modifiche apportate a detti atti.
2. Il Principato di Monaco applica le disposizioni adottate dalla Francia per recepire gli atti dell’Unione europea relativi all’attività e al controllo degli enti creditizi e alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli di cui all’allegato A. A tal fine il Principato di Monaco applica, in primo luogo, le disposizioni del Codice monetario e finanziario francese relative all’attività e al controllo degli enti creditizi nonché i testi regolamentari adottati per la loro applicazione, come previsto dalla convenzione franco-monegasca relativa ai controlli dei cambi del
14 aprile 1945 e dagli scambi di lettere interpretative tra il governo della Repubblica francese e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco del 18 maggio 1963, del 10 maggio 2001, dell’8 novembre 2005 e del 20 ottobre 2010 relativi alla normativa nel settore bancario e, in secondo luogo, le disposizioni del Codice monetario e finanziario francese relative alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli.
3. L’elenco riportato nell’allegato A è modificato dalla Commissione a seguito di ciascuna modifica dei testi interessati e ogniqualvolta l’Unione europea adotti un nuovo testo, tenendo conto della data di entrata in vigore e di recepimento dei testi. Gli atti giuridici e le norme di cui all’allegato A sono applicati dal Principato di Monaco a decorrere dal loro recepimento nella legislazione francese conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2. L’elenco aggiornato a seguito di ciascuna modifica viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. Il Principato di Monaco adotta misure equivalenti a quelle adottate dagli Stati membri in applicazione degli atti dell’Unione europea necessari all’attuazione della presente convenzione riportati nell’allegato B. Il comitato misto di cui all’articolo 13 esamina l’equivalenza tra le misure adottate dal Principato di Monaco e quelle che gli Stati membri adottano in applicazione degli atti dell’Unione sopra menzionati, conformemente ad una procedura che sarà stabilita da detto comitato.
5. Fatta salva la procedura di cui al paragrafo 9 del presente articolo, l’elenco riportato nell’allegato B è modificato mediante decisione del Comitato misto. A tal fine la Commissione, ove elabori una nuova normativa in un settore disciplinato dalla presente convenzione e ritenga che essa debba essere inserita nell’elenco riportato nell’allegato B, ne informa il Principato di Monaco. Il Principato di Monaco riceve copia dei documenti elaborati dalle istituzioni e organi dell’Unione europea nelle varie fasi della procedura legislativa. La Commissione pubblica l’allegato B così modificato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Il comitato misto stabilisce inoltre termini appropriati e ragionevoli per l’attuazione, da parte del Principato di Monaco, delle nuove norme e dei nuovi atti giuridici, aggiunti all’allegato B.
6. Il Principato di Monaco adotta misure di effetto equivalente alle direttive dell’Unione europea di cui all’allegato B relative alla lotta contro il riciclaggio dei capitali conformemente alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali (GAFI). L’inclusione nell’allegato B dei regolamenti dell’Unione europea relativi alla lotta contro il riciclaggio di capitali viene decisa caso per caso dal comitato misto. L’unità di informazione finanziaria del Principato di Monaco e quelle degli Stati membri dell’Unione europea collaborano attivamente nella lotta contro il riciclaggio di capitali.
7. Gli enti creditizi e, se del caso, gli altri istituti finanziari e gli altri agenti dichiaranti aventi sede nel Principato di Monaco sono soggetti alle sanzioni e alle procedure disciplinari applicabili in caso di interpretazione erronea degli atti giuridici menzionati ai paragrafi precedenti. Il Principato di Monaco provvede all’esecuzione delle sanzioni imposte dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni del presente articolo.
8. Gli atti giuridici di cui al paragrafo 1 del presente articolo entrano in vigore nel Principato di Monaco lo stesso giorno in cui entrano in vigore nell’Unione europea se si tratta di atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e lo stesso giorno in cui entrano in vigore in Francia se si tratta di atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese (JORF). Gli atti giuridici di portata generale di cui al paragrafo 1 non pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella JORF entrano in vigore non appena vengono comunicati alle autorità monegasche. Gli atti di portata individuale di cui al paragrafo 1 sono applicabili a decorrere dalla loro notificazione al destinatario.
9. Prima di concedere un’autorizzazione a imprese di investimento che desiderano stabilirsi nel Principato di Monaco e che potrebbero prestarvi servizi di investimento diversi dalle attività di gestione per conto terzi e dalla trasmissione di ordini, e lasciando impregiudicati gli obblighi di cui al paragrafo 6 del presente articolo, il Principato di Monaco si impegna ad adottare misure di effetto equivalente a quelle previste dagli atti giuridici dell’Unione europea vigenti che disciplinano detti servizi. In deroga alla procedura di cui al paragrafo 5 del presente articolo, detti atti comunitari sono a quel punto inseriti nell’allegato B dalla Commissione.
Articolo 12
1. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha la competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie tra le parti ITC 310/4 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.10.2012¬ risultanti dalla mancata esecuzione di un obbligo o dall’interpretazione erronea di una delle disposizioni previste dalla presente convenzione e che non possano essere risolte in seno al comitato misto. Le parti si impegnano ad adoperarsi per risolvere le controversie in via amichevole in seno al comitato misto.
2. Qualora tale risoluzione in via amichevole non fosse possibile, l’Unione europea, agendo su raccomandazione della Commissione previo parere della Francia e della BCE per le materie di sua competenza, o il Principato di Monaco, possono adire la Corte di giustizia se dall’esame effettuato dal comitato misto risulta che l’altra parte non abbia ottemperato a un obbligo o abbia dato un’interpretazione erronea di una delle disposizioni previste dalla presente convenzione. La sentenza della Corte è vincolante per le parti, che adottano le misure necessarie per conformarvisi entro il termine stabilito dalla Corte nella sentenza stessa.3. Se l’Unione europea o il Principato di Monaco non adottano le misure necessarie per conformarsi alla sentenza nel termine prescritto, l’altra parte può porre fine immediatamente alla convenzione.
4. Tutte le questioni riguardanti la validità delle decisioni delle istituzioni o organi dell’Unione europea adottate in applicazione della presente convenzione sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia dell’Unione europea. In particolare, le persone fisiche o giuridiche domiciliate nel Principato di Monaco possono esercitare le vie di ricorso esperibili dalle persone fisiche e giuridiche stabilite in Francia avverso gli atti giuridici di cui sono destinatarie, a prescindere dalla forma o dalla natura dei medesimi.
Articolo 13
1. Il comitato misto è composto da rappresentanti del Principato di Monaco e dell’Unione europea. Esso procede a scambi di opinioni e di informazioni e adotta le decisioni di cui agli articoli 3, 6 e 11. Esso esamina le misure adottate dal Principato di Monaco e cerca di risolvere eventuali controversie derivanti dall’applicazione della presente convenzione. Esso adotta il proprio regolamento interno.
2. La delegazione dell’Unione europea si compone di rappresentanti della Repubblica francese, che la presiedono, nonché di rappresentanti della Commissione europea e della Banca centrale europea. La delegazione dell’Unione europea adotta il suo regolamento interno per consenso.
3. La delegazione monegasca si compone di rappresentanti designati dal ministro di Stato ed è presieduta dal Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economieo dal suo rappresentante.
4. Il comitato misto si riunisce almeno una volta l’anno, nonché ogniqualvolta uno dei suoi membri lo ritenga necessario affinché il comitato possa svolgere i compiti affidatigli dalla presente convenzione, in particolare in funzione degli sviluppi legislativi a livello europeo, francese e monegasco. La presidenza viene esercitata alternativamente per un periodo di un anno dal presidente della delegazione dell’Unione europea e dal presidente della delegazione monegasca. Il comitato misto adotta le sue decisioni all’unanimità.
5. La segreteria del comitato si compone di due persone: una di esse viene nominata dal presidente della delegazione monegasca e l’altra dal presidente della delegazione dell’Unione europea. La segreteria partecipa alle riunioni del comitato.
Articolo 14
Ciascuna delle parti può porre fine alla presente convenzione con un preavviso di un anno.
Articolo 15
La presente convenzione è redatta in lingua francese e potrà, se del caso, essere tradotta nelle altre lingue dell’Unione europea. La versione francese, tuttavia, sarà l’unica facente fede.
Articolo 16
La presente convenzione entra in vigore il 1° dicembre 2011.
Articolo 17
La convenzione monetaria del 24 dicembre 2001 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. I riferimenti alla convenzione del 24 dicembre 2001 si intendono fatti alla presente convenzione. Fatto a Bruxelles, in tre originali in lingua francese. Per l’Unione europea Olli REHN Vicepresidente della Commissione europea e Commissario responsabile per gli Affari economici e monetari e l’euro François BAROIN Ministro dell’Economia, delle finanze e dell’industria della Repubblica francese Per il Principato di Monaco Michel ROGER Ministro di Stato IT 13.10.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 310/5.
ALLEGATO A
Normativa bancaria e finanziaria Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari: per le disposizioni applicabili agli enti creditizi (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1), modificata da: direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28),direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16),direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40).
Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione): per le disposizioni applicabili agli enti creditizi (GU L 177del 30.6.2006, pag. 201), modificata da: direttiva 2008/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2006/49/CE relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 54), direttiva 2009/27/CE della Commissione, del 7 aprile 2009, che modifica taluni allegati della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio (GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 97),direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97), direttiva 2010/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza (GU L 329 del 14.12.2010, pag. 3), direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5), modificata da: direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9),ITC 310/6 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.10.2012¬ direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (GU L 68 del 13.3.2009, pag. 3).Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45),modificata da: direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37), direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea),dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione): ad eccezione del titolo III e del titolo III e IV (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1),modificata da: direttiva 2007/18/CE della Commissione, del 27 marzo 2007, che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esclusione o l’inclusione di taluni enti dal suo campo di applicazione e il trattamento delle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo (GU L 87 del 28.3.2007, pag. 9),direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1),direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1) per le disposizioni del titolo I e del titolo II della direttiva 2007/64/CE ,direttiva 2008/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2006/48/CE relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 38),direttiva 2009/83/CE della Commissione, del 27 luglio 2009, che modifica alcuni allegati della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio (GU L 196 del 28.7.2009, pag. 14),direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE, (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7) ad eccezione del titolo III della direttiva 2009/110/CE, direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi, (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97),direttiva 2010/16/UE della Commissione, del 9 marzo 2010, che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esclusione di un determinato ente dall’ambito di applicazione (GU L 60 del 10.3.2010, pag. 15),direttiva 2010/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza (GU L 329 del 14.12.2010, pag. 3), direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120), IT13.10.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 310/7¬ direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15),Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43),modificata da:direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/78/CE e 2000/12/CE (GU L 35 dell’11.2.2003,pag. 1), modificata da: direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9),direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40),direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive del Consiglio 85/611/CEE e 93/6/CEE e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio: per le disposizioni applicabili agli enti creditizi e ad eccezione degli articoli 15 e da 31 a 33 e del titolo III (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1),rettifica della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive del Consiglio 85/611/CEE e 93/6/CEE e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004) (GUL 45 del 16.2.2005, pag. 18), modificata da: direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60),direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, (GUL 247 del 21.9.2007, pag. 1),direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 33),direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120),ITC 310/8 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.10.2012¬integrata da: regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1),direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006 pag. 26).Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE, ad eccezione del titolo III della direttiva 2009/110/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7). Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE: per le disposizioni del titolo I e del titolo II della direttiva 2007/64/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1),rettifica della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007) (GU L 187 del 18.7.2009, pag. 5),modificata da: direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97).Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).IT13.10.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 310/9ALLEGATO B Prevenzione del riciclaggio di denaro Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15) modificata da: Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE: per le disposizioni dei titolo I e del titolo II della direttiva 2007/64/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1)Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 46) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7) ad eccezione del titolo III della direttiva 2009/110/CE. Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120) integrata da: Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29)Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 del 8.12.2006, pag. 1)Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9)Prevenzione delle frodi e della contraffazione Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1) Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1)modificato da: Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5)Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6)modificato da: Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1)ITC 310/10 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.10.2012.

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