Convenzione monetaria tra l’Unione Europea e la Repubblica di San Marino (2012)

L’UNIONE EUROPEA e LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, considerando quanto segue:
(1) Il 1° gennaio 1999 l’euro ha sostituito la moneta di ciascuno Stato membro partecipante alla terza fase dell’Unione economica e monetaria, tra cui l’Italia, ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998.
(2) Prima dell’introduzione dell’euro l’Italia e la Repubblica di San Marino avevano concluso accordi bilaterali in materia monetaria, da ultimo la Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, conclusa il 21 dicembre 1991.
(3) Nella dichiarazione n. 6 allegata all’atto finale del trattato sull’Unione europea si dichiara che la Comunità deve facilitare la rinegoziazione degli accordi vigenti con la Repubblica di San Marino che risultasse necessaria a seguito dell’introduzione della moneta unica.
(4) Il 29 novembre 2000 è stata conclusa la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità europea, e la Repubblica di San Marino.
(5) Conformemente alla presente convenzione monetaria, la Repubblica di San Marino utilizza l’euro come moneta ufficiale e conferisce corso legale alle banconote e alle monete in euro. Assicura che le norme dell’Unione europea (UE) in materia di banconote e monete denominate in euro, comprese le norme in materia di protezione contro la falsificazione, siano applicabili nel suo territorio. La Repubblica di San Marino adotta tutti i provvedimenti necessari per lottare contro le contraffazioni e coopera con la Commissione europea, la Banca centrale europea
(BCE) e con Europol. La Repubblica di San Marino, fino a quando non avrà firmato un accordo di cooperazione con Europol, coopera con quest’ultima tramite le autorità italiane competenti nel settore.
(6) Occorre che la Repubblica di San Marino tenga in particolar conto le raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), segnatamente gli inviti rivolti ai suoi membri e ai membri degli organi regionali analoghi al GAFI affinché applichino le contromisure necessarie nei confronti di giurisdizioni riconosciute ad alto rischio. La Repubblica di San Marino, che è rappresentata nel comitato di esperti per la valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, tiene debitamente conto delle raccomandazioni formulate o che saranno formulate nelle relazioni di valutazione reciproca sulla Repubblica di San Marino per migliorarne la risposta alle minacce di riciclaggio di capitali.
(7) La presente convenzione non impone alla BCE e alle banche centrali nazionali l’obbligo di includere gli strumenti finanziari della Repubblica di San Marino negli elenchi dei valori mobiliari oggetto delle operazioni di politica monetaria del sistema europeo delle banche centrali.
(8) La Repubblica di San Marino dispone di un settore bancario che prevede di operare in stretta cooperazione con quello dell’area dell’euro. Per assicurare un trattamento più equo occorre pertanto che siano progressivamente rese applicabili alla Repubblica di San Marino le disposizioni legislative pertinenti dell’Unione europea in materia bancaria e finanziaria, quelle relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento diversi dal contante nonché all’obbligo di comunicazione dei dati statistici.
(9) Occorre istituire un comitato misto composto da rappresentanti della Repubblica di San Marino, della Repubblica italiana, della Commissione e della BCE con il compito di esaminare l’applicazione della presente convenzione, decidere il massimale annuo per le emissioni di monete e valutare le misure adottate dalla Repubblica di San Marino per l’attuazione della normativa UE in materia.
(10) La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente per la risoluzione delle controversie derivanti dall’applicazione della presente convenzione,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Repubblica di San Marino ha il diritto di utilizzare l’euro come moneta ufficiale, in conformità con il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro ( 1 ) e il regolamento (CE) n. 974/98, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro. La Repubblica di San Marino conferisce corso legale alle banconote e alle monete in euro.
Articolo 2
La Repubblica di San Marino non emette banconote, monete o sostituti monetari di alcun tipo se non dopo aver concordato con l’Unione europea le condizioni di tali emissioni. L’emissione delle monete in euro a decorrere dall’entrata in vigore della presente convenzione è soggetta alle condizioni previste negli articoli che seguono.
Articolo 3
Il massimale annuo (in termini di valore) per l’emissione delle monete in euro da parte della Repubblica di San Marino è calcolato dal comitato misto istituito dalla presente convenzione, quale somma di:
— una parte fissa, il cui importo iniziale per il primo anno successivo all’entrata in vigore della presente convenzione è fissato a 2 600 000 EUR. Il comitato misto può rivedere annualmente la parte fissa per tener conto sia dell’inflazione (sulla base dell’inflazione IAPC in Italia) negli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati al momento del calcolo, sia di eventuali tendenze significative sul mercato delle monete da collezione in euro,
— una parte variabile, corrispondente al numero medio pro capite di monete emesse dalla Repubblica italiana negli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, moltiplicato per il numero di abitanti della Repubblica di San Marino.
Articolo 4
1. Le monete in euro emesse dalla Repubblica di San Marino sono identiche alle monete in euro emesse dagli Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato l’euro per quanto concerne il valore nominale, il corso legale, le caratteristiche tecniche, le caratteristiche artistiche della faccia comune e le caratteristiche artistiche comuni della faccia nazionale.
2. La Repubblica di San Marino notifica preventivamente i progetti di faccia nazionale delle sue monete in euro alla Commissione europea che ne verifica la conformità alle norme UE.
Articolo 5
1. Le monete in euro emesse dalla Repubblica di San Marino sono coniate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato della Repubblica italiana.
2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica di San Marino può far coniare le sue monete da una zecca UE che conia monete in euro diversa da quella menzionata al paragrafo 1, previo ac¬cordo del comitato misto.
3. Almeno il 70 % delle monete in euro destinate alla circolazione sono introdotte al valore nominale a decorrere dall’anno successivo all’entrata in vigore della presente convenzione. La percentuale raggiunge l’80 % dopo tre anni. In seguito il comitato misto può rivedere periodicamente l’adeguatezza delle percentuali.
4. La Repubblica di San Marino può emettere monete da collezione in euro. Esse sono incluse nel massimale annuo di cui all’articolo 3. L’emissione delle monete da collezione in euro da parte della Repubblica di San Marino è effettuata in linea con gli orientamenti dell’Unione europea per le monete da collezione in euro, che prevedono, in particolare, l’adozione di ca¬ratteristiche tecniche, caratteristiche artistiche e tagli che consentano di differenziare le monete da collezione da quelle destinate alla circolazione.
Articolo 6
1. Il volume delle monete in euro emesse dalla Repubblica di San Marino si aggiunge al volume di monete emesse dalla Repubblica italiana ai fini dell’approvazione da parte della Banca centrale europea del volume complessivo del conio effettuato dalla Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. La Repubblica di San Marino comunica ogni anno alla Commissione europea e alla Repubblica italiana, entro e non oltre il 1° settembre, il volume e il valore nominale delle monete in euro che prevede di emettere nel corso dell’anno successivo. Comunica inoltre alla Commissione le condizioni previste di emissione delle monete, in particolare la percentuale di monete da collezione e le modalità dettagliate di introduzione delle monete destinate alla circolazione.
3. Al momento della firma della presente convenzione la Repubblica di San Marino comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 per l’anno successivo alla data di entrata in vigore della convenzione.
Articolo 7
1. La presente convenzione non pregiudica il diritto della Repubblica di San Marino di continuare ad emettere monete in oro denominate in scudi.
2. Le monete da collezione e le monete in oro denominate in scudi emesse dalla Repubblica di San Marino non hanno corso legale nell’Unione europea.
Articolo 8
1. La Repubblica di San Marino si impegna ad adottare tutte le misure appropriate, mediante il recepimento diretto o azioni equivalenti, per attuare gli atti giuridici e le norme UE elencati
nell’allegato alla presente convenzione, in materia di:
a) banconote e monete in euro;
b) normativa in materia bancaria e finanziaria, in particolare per quanto riguarda le attività e la vigilanza degli istituti interessati;
c) prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, medaglie e gettoni, nonché l’obbligo di comunicazione di dati statistici. Per quanto riguarda la normativa relativa alla raccolta dei dati statistici, le norme dettagliate di attuazione e gli adattamenti tecnici (comprese le deroghe necessarie per tener conto della situazione specifica di San Marino) sono convenuti con la Banca centrale europea entro 18 mesi dall’inizio della raccolta effettiva dei dati statistici;
d) misure necessarie all’utilizzo dell’euro in quanto moneta unica adottate in base all’articolo 133 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. Gli atti giuridici e le norme di cui al paragrafo 1 sono attuati dalla Repubblica di San Marino entro i termini specificati nell’allegato, che decorrono dall’entrata in vigore della presente convenzione.
3. I massimali di cui all’articolo 3:
a) sono automaticamente e temporaneamente ridotti di 1/3 se e quando un termine specificato nell’allegato non è rispettato, fino a quando non siano adottati gli atti giuridici o le norme UE in questione;
b) possono essere ridotti temporaneamente di 1/2 con decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa audizione dei rappresentanti della Repubblica di San Marino se e quando la Repubblica di San Marino ometta per più di due anni di conformarsi ad uno o più atti giuridici o norme UE elencati nell’allegato, che ha adottato nei tempi previsti.
Il massimale è ripristinato secondo la stessa procedura non appena la Repubblica di San Marino ha adottato le misure opportune per rimediare alle questioni che hanno determinato la riduzione temporanea.
4. La Repubblica di San Marino può chiedere assistenza tecnica alle entità che costituiscono la delegazione dell’Unione europea al fine di agevolare l’attuazione della normativa UE in materia.
5. Ogni anno o più spesso, se opportuno, la Commissione modifica l’allegato per tener conto di nuovi pertinenti atti giuridici e norme dell’UE e delle modifiche introdotte negli atti vigenti. Il comitato misto fissa quindi termini appropriati e ragionevoli per l’attuazione da parte della Repubblica di San Marino dei nuovi atti giuridici e delle nuove norme aggiunti all’allegato.
6. In casi eccezionali il comitato misto può modificare un termine vigente indicato nell’allegato.
7. L’allegato aggiornato viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 9
Gli enti creditizi e, se del caso, gli altri istituti finanziari autorizzati ad esercitare le loro attività nel territorio della Repubblica di San Marino possono avere accesso ai sistemi di regolamento e di pagamento interbancari e ai sistemi di regolamento titoli dell’area dell’euro a condizioni adeguate che saranno fissate dalla Banca d’Italia, in accordo con la Banca centrale europea.
Articolo 10
1. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie tra le parti derivanti dall’applicazione della presente convenzione che non siano state risolte in seno al comitato misto.
2. L’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea e agendo su raccomandazione della delegazione UE in seno al comitato misto, o la Repubblica di San Marino possono rivolgersi alla Corte di giustizia se ritengono che l’altra parte non abbia rispettato un obbligo previsto dalla presente convenzione. La sentenza della Corte è obbligatoria per le parti, che adottano le misure necessarie per conformarvisi entro il termine fissato dalla Corte nella sentenza stessa.
Articolo 11
1. È istituito un comitato misto. Esso è composto da rappresentanti della Repubblica di San Marino e dell’Unione europea. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno per consenso. La delegazione dell’Unione europea si compone di rappresentanti della Commissione europea e della Repubblica italiana, nonché di rappresentanti della Banca centrale europea.
2. Il comitato misto si riunisce almeno una volta all’anno. La presidenza viene esercitata alternativamente per un periodo di un anno da un rappresentante dell’Unione europea e da un rappresentante della Repubblica di San Marino. Il comitato misto adotta le decisioni all’unanimità.
3. Il comitato misto procede a scambi di opinioni e di informazioni e adotta le decisioni di cui agli articoli 3, 5 e 8. Esso esamina le misure adottate dalla Repubblica di San Marino e cerca di risolvere eventuali controversie derivanti dall’applicazione della presente convenzione.
4. L’Unione europea esercita per prima la presidenza del comitato misto con l’entrata in vigore della presente convenzione ai sensi dell’articolo 13.
Articolo 12
Ciascuna parte può porre fine alla presente convenzione con un preavviso di un anno.
Articolo 13
La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica, di conclusione o di adozione, secondo le norme applicabili a ciascuna parte.
Articolo 14
La convenzione monetaria del 29 novembre 2000 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. I riferimenti alla convenzione del 29 novembre 2000 si intendono fatti alla presente convenzione.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2012 in due originali in lingua inglese.
Per l’Unione europea
Olli REHN
Vicepresidente della Commissione europea responsabile degli Affari economici e monetari e dell’euro
Per la Repubblica di San Marino
Antonella MULARONI
Ministro degli Affari esteri

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.