Rinegoziazione convenzione monetaria tra governo Repubblica francese e Principato di Monaco 2011.

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 81/3 del 29.3.2011
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 2011, che definisce le modalità di rinegoziazione della convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco (2011/190/UE).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 219, paragrafo 3,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
visto il parere della Banca centrale europea,
considerando quanto segue:
(1) Dalla data d’introduzione dell’euro l’Unione ha competenza per le questioni monetarie e di cambio.
(2) Spetta al Consiglio decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione di accordi in materia di regime monetario o di cambio.
(3) Il 26 dicembre 2001 è stata conclusa la convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco ( 1 ) (la «convenzione»).
(4) La Francia ha legami monetari di lunga data con il Principato di Monaco («Monaco»), i quali trovano riscontro in vari strumenti giuridici. Gli enti finanziari aventi sede a Monaco possono accedere agli strumenti di rifinanziamento della Banque de France e partecipano ad alcuni sistemi di pagamento francesi alle stesse condizioni delle banche francesi.
(5) Nelle sue conclusioni del 10 febbraio 2009 il Consiglio ha invitato la Commissione a rivedere il funzionamento degli accordi monetari vigenti e a considerare l’eventuale incremento dei massimali di emissione delle monete.
(6) La Commissione, nella comunicazione sul funzionamento degli accordi monetari con Monaco, San Marino e il Vaticano, ha riconosciuto la necessità di modificare la convenzione nella forma attualmente vigente, per garantire una maggiore coerenza nelle relazioni tra l’Unione e i paesi che hanno sottoscritto un accordo monetario.
(7) È opportuno pertanto rinegoziare la convenzione allo scopo di ricalcolare i massimali di emissione delle monete, di designare un organo competente per la risoluzione di eventuali controversie e di adattare la forma della convenzione al fine di avvicinarla al nuovo modello comune di accordo monetario. La convenzione dovrebbe restare in vigore fino a quando una convenzione rinegoziata non sia conclusa tra le parti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Francia notifica a Monaco la necessità di modificare quanto prima la convenzione e propone di rinegoziare le disposizioni pertinenti della convenzione.
Articolo 2
In sede di rinegoziazione della convenzione, l’Unione persegue le seguenti modifiche:
a) la convenzione rinegoziata è conclusa tra l’Unione, rappresentata dal governo della Repubblica francese e dalla Commissione, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco;
b) il metodo per calcolare i massimali di emissione delle monete in euro monegasche è rivisto. Il nuovo massimale è calcolato con un metodo che combinerà una parte fissa intesa ad evitare che le monete monegasche siano oggetto di un’eccessiva speculazione numismatica, soddisfacendo la domanda del mercato del collezionismo, e una parte variabile, calcolata moltiplicando la media delle monete pro capite emesse in Francia nell’anno n-1 per il numero di abitanti di Monaco. Fatta salva l’emissione di monete da collezione, la convenzione rinegoziata fissa a 80 % delle monete emesse ogni anno la proporzione minima delle monete in euro monegasche da immettere in circolazione al valore nominale;
c) la Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») è l’organo prescelto per risolvere le controversie che possono derivare dall’applicazione della convenzione. Se l’Unione o Monaco ritengono che l’altra parte non ha adempiuto ad un obbligo stabilito dalla convenzione rinegoziata, può adire la Corte di giustizia. La sentenza della Corte di giustizia è vincolante per le parti, che adotteranno le opportune misure per conformarvisi entro il periodo stabilito dalla Corte di giustizia nella medesima sentenza. Qualora l’Unione o Monaco non adottino le opportune misure per conformarsi alla sentenza entro il periodo prescritto, l’altra parte può porre immediatamente fine alla convenzione rinegoziata;
d) la forma della convenzione rinegoziata è adattata.IT 29.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 81/3
( 1 ) GU L 142 del 31.5.2002, pag. 59.

Articolo 3
I negoziati con Monaco sono condotti dalla Francia e dalla Commissione a nome dell’Unione. La Banca centrale europea (BCE) è associata a pieno titolo ai negoziati e il suo accordo è richiesto nelle materie di sua competenza. La Francia e la Commissione presentano il progetto di convenzione rinegoziata al comitato economico e finanziario (CEF) affinché esprima il proprio parere al riguardo.
Articolo 4
La Francia e la Commissione sono autorizzate a concludere la convenzione rinegoziata a nome dell’Unione, salvo che il CEF o la BCE non ritengano che la convenzione rinegoziata debba essere sottoposta al Consiglio.
Articolo 5
Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data della notifica.
Articolo 6
La Repubblica francese, la Commissione e la Banca centrale europea sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
PINTÉR S.IT