Legge riguardante monete e banconote contraffatte.

Legge riguardante le monete contraffatteArticolo 694 Codice Penale. (Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte):
Chiunque, avendo ricevuto come genuine (per un valore complessivo non inferiore 0,01 euro) monete contraffatte o alterate, non le consegna all’Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 206.

Articolo 457 Codice Penale. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede):
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 [c.p. 458, 463].

Chiunque si trovi in possesso di una moneta o banconota falsa o la consegna all’Autorità entro tre giorni, oppure deve compilare l’apposito modulo di verbale prestampato in ogni sua parte riguardante il ritiro di monete sospette di falsità, il quale insieme alla moneta verranno inviati al CNAC che sta per Centro Analisi nazionale Monete dell’IPZS, che effettuerà tutte le perizie del caso e se la moneta risulterà effettivamente falsa verrà informata la GdF. Se risulterà che l’esibitore del falso non era a conoscenza e che si trattava di una moneta o biglietto contraffatto, non verrà preso nessun provvedimento a suo carico, ma in ogni caso non verrà rimborsato.Verbale consegna monete falseCome riconoscere monete e banconote false.

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