Regolamento e Paesi che soddisfano i criteri delle monete in euro.

L’articolo 8 del regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 Giugno 2014 stabilisce le condizioni e i termini delle modifiche delle facce nazionali, delle monete metalliche in euro di tutti gli stati dell’Unione Europea.

Allo stato attuale i motivi delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione deve soddisfare i seguenti 4 criteri:

  1. Nessuna ripetizione della denominazione della moneta, in tutto o in parte
  2. Nessuna ripetizione del nome della denominazione della moneta o di una sua suddivisione, se non si ha l’altro alfabeto
  3. Indicazione del nome completo o abbreviato del paese emittente su tutte le monete
  4. Quadro completo del progetto, la data e il nome o la sigla del paese di emissione e le 12 stelle che devono essere posizionate come sulla bandiera europea

I paesi che soddisfano i criteri sono attualmente:
Andorra, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Vaticano.

I paesi che hanno adeguato le monete perchè non soddisfavano i criteri sono (c’è da dire che questi paesi hanno avuto anche il motivo del cambio di Sovrano):
Belgio, Monaco, Paesi Bassi, Spagna, Vaticano.

I paesi che non soddisfano i criteri ed hanno bisogno di allineare con le direttive europee le loro monete, entro il 20 giugno 2062, sono:

    • Austria: ripetizione della denominazione della moneta anche sul lato nazionale e ripetizione del nome della moneta e la sua suddivisione, con nessuna indicazione del paese di emissione. Monete esempio:
    • Francia: l’anno di emissione ed altre caratteristiche sono nel cerchio di stelle. Monete esempio:
    • Germania: nessuna indicazione del paese di emissione. Monete esempio:
    • Grecia: ripete la denominazione della moneta anche sul lato nazionale e nessun dettaglio del paese emittente e l’anno con altre caratteristiche sono nel cerchio di stelle. Monete esempio:
    • Italia: Stelle della moneta da 2 cent non sono disposti come sulla bandiera europea. Moneta esempio:
    • Lituania: altre caratteristiche sono nel cerchio di stelle. Moneta esempio:
    • Lussemburgo: le stelle delle monete da 1 a 50 cent non sono disposte come sulla bandiera europea. Monete esempio:
    • San Marino: la sigla dell’incisore della moneta da 1 euro è nel cerchio di stelle. Monete esempio:
    • Slovenia: l’anno e il nome del paese sono nel cerchio di stelle e le stelle della moneta da 10 cent non sono disposti come sulla bandiera europea. Monete esempio:

Gli articoli in sintesi, con le disposizioni dell’Unione Europea:

Articolo 4
1. Sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione non è ripetuta né l’indicazione del valore unitario della moneta, né di una sua parte. Non è neppure ripetuta la denominazione della moneta unica o di una sua suddivisione, a meno che simili indicazioni siano dovute all’utilizzo di un alfabeto diverso. Il fatto di dotare le monete di una faccia comune europea e di una faccia nazionale che si distingue da quella degli altri Stati rappresenta un’espressione adeguata del concetto di unione monetaria europea tra gli Stati membri. La faccia comune europea delle monete metalliche in euro reca la denominazione della moneta unica e il valore unitario di ciascuna moneta. Queste due indicazioni non dovrebbero essere ripetute sulla faccia nazionale.
2. In deroga al paragrafo 1, l’incisione sul bordo della moneta da 2 EUR può recare l’indicazione del valore unitario, purché si tratti soltanto della cifra «2» o del termine «euro» nel relativo alfabeto, oppure di entrambi. L’incisione sul bordo delle monete metalliche in euro dovrebbe essere considerata parte della faccia nazionale e non dovrebbe pertanto ripetere alcuna indicazione del valore unitario, eccetto per le monete da 2 EUR, e purché si tratti soltanto della cifra «2» o del termine «euro» nel relativo alfabeto, oppure di entrambi.

Articolo 5
Le facce nazionali di tutti i valori unitari delle monete metalliche destinate alla circolazione recano l’indicazione dello Stato membro di emissione: il nome intero o una sua abbreviazione. Per consentire agli utilizzatori interessati d’individuare con facilità lo Stato membro di emissione, è opportuno indicare con chiarezza sulla faccia nazionale delle monete il nome dello Stato membro di emissione.

Articolo 6
1. Il disegno che compare sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione è completamente circondato da una corona di dodici stelle e riporta sia l’anno di conio che l’indicazione del nome dello Stato membro di emissione. Ciò non impedisce che alcuni elementi del disegno possano estendersi fino alla corona di stelle, purché le stelle siano chiaramente e pienamente visibili. Le dodici stelle sono uguali a quelle che figurano sulla bandiera dell’Unione. Ogni Stato membro la cui moneta è l’euro decide i disegni da riprodurre sulla faccia nazionale delle monete metalliche in euro tenendo conto del fatto che le monete metalliche in euro circolano non soltanto nello Stato di emissione ma in tutta l’area dell’euro. Al fine di garantire che le monete metalliche in euro siano immediatamente riconoscibili come monete in euro anche dalla faccia nazionale, occorre che il disegno sia completamente circondato dalle dodici stelle della bandiera dell’Unione.

Articolo 7
1. Le modifiche ai disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione possono essere apportate solo una volta ogni quindici anni, fatte salve le modifiche necessarie a impedire la contraffazione di valuta.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le modifiche ai disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete metalliche destinate alla circolazione possono essere apportate qualora il capo di Stato a cui il disegno sulla moneta fa riferimento non sia nel frattempo cambiato. Tuttavia, il fatto che la carica di capo di Stato sia provvisoriamente vacante o occupata ad interim non dà diritto a tale modifica. Per facilitare il riconoscimento delle monete metalliche destinate alla circolazione e garantire un’adeguata continuità di conio, è necessario consentire agli Stati membri di modificare i disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete normali destinate alla circolazione solo una volta ogni quindici anni, salvo che il capo di Stato cui il disegno sulla moneta fa riferimento non sia nel frattempo cambiato. Questo non deve tuttavia pregiudicare le modifiche necessarie a impedire la contraffazione di valuta. Occorre che le modifiche al disegno riportato sulla faccia comune europea delle monete metalliche destinate alla circolazione siano decise dal Consiglio e i diritti di voto limitati agli Stati membri la cui moneta è l’euro.

Articolo 8
Lo Stato membro di emissione aggiorna la faccia nazionale delle normali monete metalliche allo scopo di conformarsi pienamente al presente regolamento entro il 20 giugno 2062.

Articolo 9
1. Le monete commemorative recano un disegno nazionale diverso da quello presente sulle normali monete metalliche e commemorano unicamente eventi di notevole rilevanza nazionale o europea. Le monete commemorative coniate congiuntamente da tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro commemorano unicamente eventi di altissima rilevanza europea e il loro disegno fa salvi eventuali obblighi costituzionali di detti Stati membri.
2. L’incisione sul bordo delle monete commemorative è uguale a quella delle normali monete metalliche.
3. Le monete commemorative hanno unicamente valore nominale di 2 EUR.
È opportuno consentire ai singoli Stati membri di coniare monete commemorative per celebrare eventi di notevole rilevanza nazionale o europea, mentre le monete commemorative coniate congiuntamente da tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro dovrebbero essere riservate unicamente a temi di altissima rilevanza europea. La moneta da 2 EUR è quella più adatta a questo scopo, in particolare per via dell’ampio diametro della moneta e delle sue caratteristiche tecniche, che offrono una protezione adeguata contro la contraffazione.